codice disciplinare docenti

Gli illeciti sostanziali e le sanzioni disciplinari applicabili ai docenti universitari.

(da diritto.it “La responsabilità disciplinare dei docenti universitari” di Loredana Ferluga - professore associato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina)

Gli aspetti sostanziali del regime disciplinare dei docenti universitari sono previsti, con una sovrapposizione di interventi normativi risalenti che rende complessa la ricostruzione del quadro di riferimento, nell’art. 12 della legge sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (legge 18 marzo 1958, n. 311), che opera ancora oggi, non essendo stato abrogato dalla legge n. 240/2010, un rinvio alle disposizioni degli artt. 87, 88, 89, 90 e 91 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull’istruzione superiore) e, in quanto non contrastanti con le norme del T.U., degli artt. 85, 91, 96, 97 e 98 del D.P.R. 10 gennaio, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato).
Al personale docente universitario si continua ad applicare, in virtù del rinvio operato dall’art. 10, comma 2, legge n. 240/2010, il catalogo delle sanzioni previste dall’art. 87 del T.U. del 1933. Pertanto, per effetto del rinvio, esteso per ragioni sistematiche agli artt. 88 e 89 dello stesso T.U., trovano applicazione nei confronti dei docenti universitari, “secondo la gravità delle mancanze” (art. 87), le seguenti sanzioni:

  • la censura, definita dall’art. 88, comma 1, come una “dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore”;
  • la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, applicabile “secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità e l’onore del professore” (art. 89, comma 1);
  • le sanzioni espulsive della revocazione e della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, applicabili alle stesse mancanze già oggetto di tipizzazione con riferimento alla sanzione più lieve della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, ma in fattispecie caratterizzate dalla maggiore gravità.
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