Accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Art.5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016)
L’Istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo e precisamente:
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
a) difesa e interessi militari;
b) sicurezza nazionale;
c) sicurezza pubblica;
d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
e) indagini su reati;
f) attività ispettive;
g) relazioni internazionali.
2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
a) libertà e segretezza della corrispondenza;
b) protezione dei dati personali;
c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d’autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.
 
L’accesso civico generalizzato è escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.
 
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  3. All'Ufficio protocollo e gestione documentale

 
La richiesta può essere inviata tramite:

  • posta  ordinaria:  Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122 Messina
  • Posta elettronica certificata:   protocollo@pec.unime.it
  • consegna a mano presso il Protocollo Generale, Piazza Pugliatti 1, Messina

Si può consultare il "Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" 

Si allega il modulo dell’istanza di accesso civico generalizzato.
 

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