ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(Art.5 comma 1 D.Lgs. n. 97/2016)
L’istituto dell’ “Accesso civico semplice”, introdotto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013 , come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97, disciplina il diritto di chiunque di richiedere documenti , informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
Le istanze di accesso civico semplice non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, sono gratuite e non devono essere motivate. Esse, però, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
Le istanze devono essere presentate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Avv. Francesco Bonanno, Direttore Generale, tramite:
- Posta ordinaria: all’indirizzo dell’Università degli Studi di Messina – P.zza Pugliatti, n. 1, 98122 - Messina
- Posta elettronica: all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ateneo – protocollo@pec.unime.it
- Consegna a mano presso il Protocollo generale, Piazza Pugliatti n. 1, Messina
Si può consultare il "Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, acesso civico semplice e accesso civico generalizzato"
Si allega il modulo per l’istanza di accesso civico semplice.