Collegio-Revisori-Conti

Il Collegio dei revisori contabili è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un membro effettivo è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato e assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. Un secondo membro effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Collegio è completato da un terzo membro effettivo e un secondo supplente scelti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I membri supplenti partecipano ai lavori dell’organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I componenti il Collegio non possono appartenere ai ruoli dell’Università di Messina. Almeno due dei revisori effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari e possono essere confermati una sola volta. 

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