E' stata nominata Consulente di Fiducia con Delibera del Senato Accademico del 17/05/2021 protocollo n. 60365 la dottoressa Maria Crisafulli.
Il/la Consulente di Fiducia è una figura prevista dal “Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell'Università degli Studi di Messina" e in applicazione delle vigenti normative, nominato/a con Decreto Rettorale, su designazione del Senato Accademico, tra soggetti esterni all’Ateneo, in possesso di documentata preparazione ed esperienza professionale, unitamente a sensibilità e capacità d’ascolto e di comunicazione e dura in carica tre anni. A tal fine, viene indetta apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti.
Fatta salva la tutela in sede civile e penale, chiunque sia stato oggetto di molestie sessuali, morali o atti discriminatori può, entro 60 giorni dal loro verificarsi, attivare in alternativa:
a) la procedura informale rivolgendosi direttamennte alla/al Consulente di fiducia;
b) la procedura formale, ai sensi dell'art. 9 del citato Codice.
La persona vittima di comportamenti lesivi della propria dignità può richiedere l’intervento della/del Consulente con una procedura informale, che deve concludersi nel termine di 90 giorni.
La/Il Consulente prende in esame il caso, impegnandosi a non adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con la presunta vittima della molestia e averne ricevuto l’espresso consenso.
Nel ricercare, ove possibile, una soluzione conciliativa, adotta le iniziative più opportune per ripristinare un sereno ambiente di lavoro e di studio.
Il/la Consulente di fiducia, su richiesta della persona interessata:
- assume la trattazione del caso e informa sulle modalità, anche legali, più idonee per affrontarlo;
- interviene, con ampia discrezionalità (mediante colloqui, acquisizione di eventuali testimonianze, incontri conciliativi tra la vittima e l’autore/autrice della molestia etc.) per accertare i fatti e per favorire, in tempi ragionevolmente brevi, il superamento delle situazioni di disagio e il ripristino di un sereno ambiente di lavoro.
2. A tal fine:
- dispone dei mezzi e strumenti necessari per assolvere al suo compito;
- ha accesso agli atti amministrativi inerenti il caso in esame;
- può avvalersi di consulenti interni all’Università;
- agisce nel rispetto della parte lesa e dell’accusato/a e assicura l’assoluta discrezione sui fatti, a tutela di tutti i soggetti coinvolti nell’accertamento della vicenda, sia per garantire il diritto alla riservatezza che per evitare ogni forma di ritorsione;
- partecipa alle attività di formazione promosse dall’Università e da altri enti, in materia di pari opportunità, tecniche di comunicazione, mobbing, corsi di autostima, di counselling etc.
3. La/Il Consulente di fiducia può essere invitata/o a partecipare alle riunioni del CUG, in qualità di esperta/o e con voto consultivo, per suggerire azioni specifiche o generali volte a promuovere un clima di lavoro che assicuri la pari dignità e libertà delle persone. È tenuta/o a relazionare sull’attività svolta annualmente al CUG e al Rettore.
Qualora l’interessata/o ritenga inopportuno o insufficiente qualunque tentativo di soluzione informale del problema oppure qualora, dopo tale tentativo, il comportamento indesiderato permanga, la persona lesa potrà sporgere formale denuncia al Direttore Generale, se l’accusato/a fa parte del personale tecnico- amministrativo, o al Rettore, se questi è una/un docente o una studentessa/uno studente ai sensi dell'art. 9 del Codice di Comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina.
Quando l’autore del fatto sia una studentessa/uno studente, il Rettore nomina una commissione disciplinare composta da cinque membri: il Rettore o un suo delegato, una/un componente scelta/o dal Rettore, la/il Consulente di Fiducia e due componenti scelte/i dal CUG.
In tutti gli altri casi, qualora il competente organo disciplinare attivato ritenga fondati i fatti denunciati nel corso del relativo procedimento, il Rettore, in caso di docente, ovvero il Direttore generale, in caso di personale tecnico-amministrativo, potrà adottare, su proposta della/del Consulente di fiducia, misure organizzative idonee alla cessazione immediata dei comportamenti molesti.
Tutti i soggetti preposti alla prevenzione e alla soluzione dei casi segnalati sono tenuti al massimo riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione.
Nel caso in cui la denuncia si riveli manifestamente infondata, l’Amministrazione deve garantire la riabilitazione della persona accusata e si riserva di avviare, nei confronti della controparte, gli eventuali provvedimenti disciplinari.