ACCESSO CIVICO SEMPLICE (Art.5 comma 1 D.Lgs. n. 97/2016)
L’istituto dell’ “Accesso civico semplice”, introdotto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013 , come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97, disciplina il diritto di chiunque di richiedere documenti , informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione.
L’accesso documentale consiste nel diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi da parte di tutti i soggetti privati, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui fa riferimento l’accesso, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 12 aprile 2006, n.