ISEE e ISEE-U A.A. 2020-21

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell’accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base, dei redditi percepiti e dal patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente (DPCM 159/2013, art. 2).
Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario l’ISEE-U.
L’ISEE-U è l’ISEE calcolato secondo le modalità specificatamente definite dalla normativa (DPCM 159/2013, art. 8) per l’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario.
Per ottenere l’attestazione dell'ISEE-U è necessario sottoscrivere un documento denominato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare DPCM 159/2013, art. 10).
La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (D.L. 101/2019, art. 7).
Gli studenti che intendono chiedere per l’Anno Accademico 2020/2021 la graduazione del contributo onnicomprensivo universitario in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza devono:

  • sottoscrivere la D.S.U. prima dell’immatricolazione/iscrizione per l’A.A. 2020/2021 e, comunque, non oltre il successivo 31 dicembre 2020.

  • prestare - entro la data di scadenza prevista per le immatricolazioni/iscrizione per l’A.A. 2020/2021 - il consenso affinché l’Ateneo possa prelevare dalla banca dati INPS l’attestazione ISEE-U.

La sottoscrizione della D.S.U. dopo il termine previsto e/o la manifestazione del consenso all’acquisizione diretta dell’attestazione ISEE-U dopo la scadenza del termine di immatricolazione/iscrizione comporta la corresponsione di una mora pari a 100,00 €. Nel caso in cui la tardività riguarda entrambe le prescrizioni la somma da corrispondere a titolo di mora si applicherà una sola volta.
Nel caso in cui l’immatricolazione/iscrizione è avvenuta oltre la scadenza dei termini fissati, con conseguente aggravio di mora, non è dovuto il pagamento dell’ulteriore importo per la tardiva autorizzazione al prelievo dell’attestazione ISEE-U e/o sottoscrizione della DSU, nel caso in cui la mora dovuta per la immatricolazione/iscrizione oltre i termini comporta il pagamento di un importo pari e/o superiore a 100 €. Nel caso sia inferiore è dovuta solo nella misura necessaria a integrare l’eventuale differenziale.
Una volta acquisita da parte dell’Ateneo l’attestazione dell’INPS, lo studente può chiederne la revisione, con conseguente ricalcolo del COA solo nel caso in cui la stessa attestazione sia stata dichiarata non conforme dall’INPS o sia stata rilasciata per finalità diverse da quelle connesse al diritto allo studio universitario, presentando nel qual caso apposita istanza con il pagamento di un importo a titolo di contributo pari a 100,00 € e 16,00 € di bollo da corrispondere in modo virtuale (cfr. tab. 5, - p. IV). In presenza di una attestazione ISEE-U valida acquisita a sistema non è ammessa istanza di revisione del COA attraverso la presentazione di una successiva attestazione.

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