La sezione non è più aggiornata dal 2023. Vai sul nuovo sito

Determinazione del contributo omnicomprensivo annuale in base alle classi reddito ISEE-U A.A. 2020-21

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza, lo studente è collocato d’ufficio nella fascia contributiva più alta.
Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

Per l’anno accademico 2020/2021 la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la tabella in appendice.
 

a) Esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge.

(1) esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione.

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

i. appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 €. Per l’anno accademico 2020/2021, con il DM 234/2020, questo parametro è stato portato a 20.000,00 €, l’Ateneo ha ulteriormente elevato questo parametro a 24.000,00 €;
ii. sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2017/18, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
iii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.

(2) Esonero parziale per reddito e merito.
Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso tra 20.001,00 € e 30.000,00 € il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 7% della quota di ISEE-U eccedente 20.000,00 se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

i. sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2017/2018 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
ii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente 20.000,00, con un contributo minimo di 200,00 €.
L’Applicazione Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 234/2020 ha incrementato l’entità dell’esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a) dell’art. 1 del Decreto del MIUR 234/2020, incrementando l’entità dell’esonero come segue:

tabella all’art. 1 comma b del Decreto del MIUR 234-2020_0.jpg

b) Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall’art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:

(1) che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);

(2) con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione;

(3) con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;

(4) costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);

(5) che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stata effettuata l’iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)

Gli studenti che beneficiano delle disposizioni sub (4) e (5) non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

In tutti i casi è sempre dovuta l’imposta di bollo.
 

c) altri esoneri e riduzioni previste dall’Ateneo.

L’Ateneo nell’ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso, secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. In particolare:

(1) esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2020 per l’a.a. 2020/2021 solo per il primo anno del Corso di Studio (art. 2, comma 6 Regolamento);

(2) esonero con percorso netto. Gli studenti centisti e centisti con lode che hanno beneficiato dell’esonero di cui al punto (1), manterranno l’esonero del contributo onnicomprensivo anche negli anni accademici successivi, in caso di iscrizione regolare e conseguimento di tutti i crediti previsti nel piano di studi entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3);

(3) esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti-atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018;

(4) agli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale fino a 80,00 € per il secondo componente e fino a 150,00 € dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell’imposta di bollo;

(5) agli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;

(6) agli studenti dipendenti dell’Ateneo o dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;

(7) agli studenti figli di dipendenti dell’Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 20 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;

(8) Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli. (L. 118/1971 art. 30)

(9) agli studenti figli dei militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e Calabria, si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice (delibera CdA del 26 novembre 2019 prot. n. 128396);

(10) gli studenti figli di vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie equiparate, o i familiari superstiti, sono esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale;

(11) gli studenti provenienti da altri Atenei (trasferimenti in ingresso) sono esonerati dal pagamento del COA per l’a.a. 2020/2021. Gli stessi non sono tenuti al pagamento della mora per l’immatricolazione oltre i termini (se prevista) e possono presentare l’ISEE-U senza penalità per tardiva sottoscrizione della DSU. La presentazione durante l’anno accademico 2020/2021 di istanza di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università comporta la decadenza di tale beneficio con l’obbligo di pagare il COA dovuto in base alla posizione reddituale. Le istanze, salvo diverse disposizioni dei Dipartimenti, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno previo pagamento di un contributo pari a € 52,00.
 

d) International Students

(1) Gli studenti internazionali potranno perfezionare l’immatricolazione per l’anno accademico 2020-2021 ed il successivo pagamento delle tasse universitarie senza aggravio entro il 30 gennaio 2021.

(2) Gli studenti selezionati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con UNIME potranno immatricolarsi/iscriversi usufruendo dell’esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell’intero COA per l’A.A.2020-21.

(3) Gli studenti immatricolati/iscritti non residenti in Italia, in possesso di titolo conseguito all’estero, devono pagare per l’immatricolazione/iscrizione ad un corso di studio di primo o secondo ciclo un importo forfettario dell’ammontare totale di 750,00 € (comprensivo di 140,00 € di tassa regionale per il diritto allo studio e 16,00 € di imposta di bollo) secondo la modalità di pagamento scelta (pagamento unico o rateale).

(4) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi potranno immatricolarsi usufruendo dell’esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell’intero COA per l’A.A.2020-21. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).

(5) Agli studenti beneficiari dello status di rifugiati, richiedenti asilo e/o titolari di permesso di soggiorno è concesso l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie e la copertura della tassa regionale per il diritto allo studio, a fronte di indicazione motivata dal Presidente del CEMI (Delibera prot. n. 91845 del 03/10/2019).

In caso lo studente rientri tra più diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.

 

e) Misure Straordinarie una tantum

1. Salva Studenti

Per agevolare le iscrizioni all’A.A. 2020/2021 sono previste misure straordinarie. In particolare:

a) gli studenti che relativamente all’a.a. 2019-2020 non hanno effettuato alcun atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all’anno accademico 2020/2021 consistente nel pagamento della tassa di iscrizione (156,00 €) dovuta per l’Anno Accademico 2019/2020 (senza aggravio di mora) e di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00. 
Con il pagamento della tassa e del contributo in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all’A.A. 2019/2020 e si potrà procedere alla iscrizione all’A.A. 2020/2021 secondo le regole ordinarie;

b) gli studenti che relativamente all’a.a. 2019-2020 hanno effettuato solamente il pagamento della tassa di iscrizione pari a (156,00 €), senza aver compiuto alcun altro atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all’anno accademico 2020/2021 consistente nel pagamento di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00. 
Con il pagamento del contributo calcolato in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all’A.A. 2019/2020 e si potrà procedere alla iscrizione all’A.A. 2020/2021 secondo le regole ordinarie.

In caso lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo per gli Anni Accademici antecedenti al 2019/2020, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregresse pendenze.

Lo studente che fa richiesta di avvalersi del pagamento del contributo in misura straordinaria per l’A.A. 2019/2020, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università, nell’Anno Accademico 2020/2021. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento presso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l’accoglimento dell’istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l’anno accademico 2019/2020, senza nessuna decurtazione.

Sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell’Anno Accademico 2020/2021.

Non si considerano come “atto di carriera”, ai fini dell’applicazione della ricongiunzione e del cd salva studenti, i seguenti atti:

a) la mera partecipazione a incontri/seminari (anche se oggetto riconoscimento di CFU);

b) l’assolvimento del debito OFA;

c) la frequenza delle lezioni, tranne nel caso si tratti di corsi a frequenza obbligatoria;

d) la mera prenotazione ad esami;

e) il pagamento della Tassa di iscrizione e/o di tutto o in parte del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l’Anno accademico di riferimento.

Nella fattispecie sub e), le somme versate, decurtate da un contributo calcolato in misura forfettaria pari a € 154,00 per ogni Anno Accademico agevolato, verranno imputate, con le modalità consentite dai sistemi informativi in uso all’Ateneo, all’ A.A. 2020-2021.

Le presenti disposizioni non possono essere applicate per la richiesta di rimborsi di versamenti già effettuati
 

2. Agevolazione “Torna con UniME 2020-2021”

Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno maturato un debito conseguente al mancato pagamento del COA e che non hanno posto in essere alcun atto di carriera negli ultimi tre anni potranno immatricolarsi per l’A.A. 2020-2021 ad un corso di studio dell’Ateneo, usufruendo di uno sconto del 70% sul debito pregresso, impegnandosi formalmente a non chiedere il trasferimento presso altro Ateneo ed a non presentare rinuncia per i successivi 2 anni accademici a pena di decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di pagamento di tutto quanto in precedenza dovuto. 
 

3. Studenti ammessi a seguito di contenzioso

Gli studenti ammessi a corsi di studio ad accesso programmato nazionale a seguito di decisione giurisdizionale favorevole con effetto retroattivo sono tenuti al pagamento di un contributo forfettario pari a € 700 per ogni anno accademico pregresso.

 

f) Scuole di specializzazione
Scuole di specializzazione.jpg
 

 g) Percorsi 24 CFU
24 cfu.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Segui Unime su:
  • istagram32x32.jpg
  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • UnimeMobile
  • tutti