La sezione non è più aggiornata dal 2023. Vai sul nuovo sito
Al momento dell’immatricolazione/iscrizione, occorrerà pagare soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio (140 euro) e il bollo virtuale (16 euro) per un impiorto complessivo di 156 euro.
Le restanti somme vengono inglobate nel Contributo Omnicomprensivo Annuale (COA).
L’importo individuale del Contributo Onnicomprensivo Annuale è calcolato in base a criteri di reddito, merito e situazione personale dello studente.
Il Contributo Onnicomprensivo Annuale massimo per l’Anno Accademico 2019/2020 è pari a 1.800,00 € nella classe più alta di reddito.
Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE- U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza lo studente è collocato d’ufficio nella fascia contributiva più alta.
Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.
Per informazioni di maggior dettaglio sulla attestazione ISEE-U si rinvia alla sezione del documento dedicata.
Per l’anno accademico 2019/2020 la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la seguente tabella: (Visualizza tabella ISEE-U).
(1) Esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
i. appartengonoa un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 €;
ii. sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2016- 17, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
iii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.
(2) Esonero parziale per reddito e merito
Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso tra 13.001,00
€ e 30.000,00 € il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 7% della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 € dai valori delle fasce di contribuzione stabilite dall’Ateneo, se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2016/2017 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 €, con un contributo minimo di 200,00 €.
L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:
(1) che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(2) con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione;
(3) agli studenti con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
(4) stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(5) costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(6) che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stato effettuato l’iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)
Gli studenti che beneficiano delle disposizioni sub (5) e (6) non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.
In tutti i casi è sempre dovuta l’imposta di bollo.
L’Ateneo nell’ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. In particolare:
(1) Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2019 per l’a.a. 2019/2020 solo per il primo anno del Corso di laurea (art. 2, comma 6 Regolamento);
(2) Esonero con percorso netto per gli studenti centisti e centisti con lode diplomati nell’anno scolastico 2018/2019 ed immatricolati nei CdL Triennali e CdL Magistrali CU dell’ Ateneo di Messina nell’a.a. 2019/2020: il I anno contributo onnicomprensivo zero per esonero centisti. Negli anni successivi, lo studente con regolarità di iscrizione, che abbia conseguito tutti i crediti previsti nel piano di studi, entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3), negli anni precedenti a quello di iscrizione, il contributo onnicomprensivo sarà pari a zero.
(3) Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti-atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018;
(4) agli studenti immatricolati non residenti in possesso di titolo conseguito all’estero devono pagare per l’immatricolazione ad un corso di studio di primo o secondo ciclo un COA dell’ammontare pari ad 750,00 € (v. delibera CdA del 31 gennaio 2018 prot. n. 21686);
(5) agli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale fino a 80,00 € per il secondo componente e fino a 150,00 € dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell’imposta di bollo;
(6) agli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);
(7) Agli studenti dipendenti dell’Ateneo o dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);
(8) agli studenti figli di dipendenti dell’Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3;
(9) agli studenti laureandi che non siano riusciti ad acquisire tutti i crediti formativi universitari entro e non oltre il 31 dicembre 2019 si autorizza l’iscrizione entro il 31 gennaio 2020, senza aggravio di mora a condizione che conseguano il titolo accademico nella sezione di recupero di marzo 2020. Tale categoria di studenti sarà tenuta al pagamento del 50% del contributo onnicomprensivo annuale da versare in unica rata il 28 febbraio 2020. Qualora il conseguimento del titolo non avvenga durante la sessione di laurea di Marzo 2020, lo studente è tenuto al pagamento della restante quota del 50% del COA, secondo le scadenze già fissate per il pagamento dell’ultima rata;
(10) agli studenti che frequentano i Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in relazione ai vincoli Ministeriali (art. 7 comma 3 Decreto Interministeriale 119 del 19/02/2009) riguardanti il numero di sedute di laurea previste per ogni anno accademico , gli appelli di esame di Febbraio e Marzo 2020 saranno considerati come straordinari per gli studenti iscritti almeno al terzo anno uscente e per gli studenti iscritti come fuori corso finale pertanto, i predetti studenti, non saranno tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’Anno Accademico 2019/2020 se conseguiranno il titolo entro aprile 2020.
In caso lo studente rientri tra più diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.
E) Misure Straordinarie una tantum (Salva Studenti).
Per agevolare le iscrizioni all’A.A. 2019/2020 sono previste misure straordinarie. In particolare:
- gli studenti che relativamente all’a.a. 2018-2019 non hanno effettuato alcun atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all’anno accademico 2019/2020 consistente nel pagamento della tassa di iscrizione (156,00 €) dovuta per l’Anno Accademico 2018/2019 (senza aggravio di mora) e di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.Con il pagamento della tassa e del contributo in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all’A.A. 2018/2019 e si potrà procedere alla iscrizione all’A.A. 2019/2020 secondo le regole ordinarie;
- gli studenti che relativamente all’a.a. 2018-2019 hanno effettuato solamente il pagamento della tassa di iscrizione pari a (156,00 €), senza aver compiuto alcun altro atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all’anno accademico 2019/2020 consistente nel pagamento di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.Con il pagamento del contributo calcolato in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all’A.A. 2018/2019 e si potrà procedere alla iscrizione all’A.A. 2019/2020 secondo le regole ordinarie.
In caso lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo per gli Anni Accademici antecedenti al 2018/2019, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregesse pendenze.
Lo studente che fa richiesta di avvalersi del pagamento del contributo in misura straordinaria per l’A.A. 2018/2019, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università, nell’Anno Accademico 2019/2020. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento presso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l’accoglimento dell’istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l’anno accademico 2018/2019, senza nessuna decurtazione.
Sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell’Anno Accademico 2019/2020.
E) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE